14 luglio, il perché della protesta
Blogosfera, Internet, Politica, Riflessioni — By Kobayashi on luglio 14, 2009 at 23:00Nella bagarre di questi giorni, tra appelli alla “serrata” dei blog e critiche più o meno argomentate a questa presa di posizione di parte della blogosfera, sembra essersi un po’ perso per strada il contenuto fondamentale che ha dato origine a tutto questo: il perché della protesta.
Come avevo preannunciato ieri, non ho voluto aderire all’iniziativa “Questo blog alza la voce contro il bavaglio del ddl Alfano” per una questione di modi e di metodi, pur condividendo di fatto la preoccupazione di base per la norma attualmente proposta all’esame del Parlamento. Non ho aderito perché non mi sento rappresentato al 100% dal vittimismo un po’ estremo e a tratti demagogico con cui – più o meno volontariamente – è stata infarcita la campagna di sensibilizzazione al problema, che pure si presenta in tutta la sua criticità al solo leggere la formulazione della normativa.
Soprassedendo per ora – motivi di spazio e di tempo me lo impongono, si può nel caso già da ora consultare una parziale ma significativa aggregazione su FriendFeed – sulle declinazioni che ha assunto oggi la protesta, sulle quali magari tornerò in seguito, volevo soffermarmi invece nello spiegare (in breve) il punto da cui ha avuto origine tutta questa mobilitazione, pro o contro questa giornata di “protesta silenziosa”.
Il ddl Alfano, si diceva: ma di cosa stiamo parlando? Si tratta del cosiddetto disegno di legge sulle intercettazioni, o meglio per essere più precisi del progetto di legge n°1415 presentato appunto dall’attuale ministro della Giustizia Angelino Alfano il 30 giugno 2008 e recante “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” approvato l’11 giugno 2009 e trasmesso al Senato per la discussione parlamentare (rinviata pochi giorni fa a settembre).
Cosa c’entra tutto questo con i blog e la libertà di espressione in rete? Apparentemente poco, se non che questo progetto di legge propone al suo interno una modifica alla legge 8 febbraio 1948 n. 47 che, per la sua fumosità e incertezza d’interpretazione, è passibile di una serie di conseguenze che verranno approfondite in seguito.
Ma cosa comporta in concreto questa modifica? Niente di meglio che riportare le parole stesse del progetto di legge Alfano, per non “tradire” l’intento originale dell’autore rischiando di parafrasare erroneamente – o peggio, faziosamente - la formulazione originale. Il “pomo della discordia” sta tutto nella proposta delle modificazioni all’art. 15 (grassetto mio, ndK):
Art. 15.
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti dicui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Ecco svelato l’arcano. Molta dell’indeterminatezza dell’articolo “incriminato” del progetto di legge 1415 si concentra nella (a mio avviso troppo) generica formula “siti informatici”: cosa si intende infatti per sito informatico? La normativa proposta non lo chiarisce, non lasciando altro da fare che affidarsi alla concezione comune dell’espressione o all’interpretazione (necessariamente soggettiva) del termine. Per provare a decifrarla, ci si può appellare al suo significato letterale.
in|for|mà|ti|co
agg., s.m.
CO
1 agg., relativo all’informatica: sistema i.
2 agg., s.m., che, chi è specializzato in informatica
e quindi, di conseguenza:
in|for|mà|ti|ca
s.f.
CO TS scient.
1 disciplina che si occupa della raccolta e del trattamento delle informazioni o, più specificamente, dell’elaborazione di dati per mezzo di calcolatori elettronici
2 tale disciplina come materia di insegnamento | solo sing., corso di laurea in tale disciplina: iscriversi a i., laurearsi in i.
Dunque, se lasciata alla libera interpretazione del legislatore (e nel caso della conversione del ddl in legge, del giudice chiamato a dirimere l’eventuale questione), esiste il rischio che con la formulazione corrente qualsiasi spazio web possa ritenersi a ragione un “sito informatico”, e dunque soggetto agli obblighi di rettifica con le stesse caratteristiche di grafica, visibilità e metodologia di accesso al sito rispetto alla dichiarazione oggetto di rettifica, e il tutto entro 48 ore dalla richiesta.
Qualsiasi spazio web, si diceva: dunque, potenzialmente, anche l’intera blogosfera (ma rilancio: a questo punto anche Facebook , Friendfeed, Tumblr, Twitter & co.). Da qui, in sostanza, la sollevazione popolare di una parte del web italico e la paura di vedere minacciata la tanto famigerata libertà d’espressione: anche la sola possibilità (per quanto remota fosse) di rischiare l’estensione a blog & affini dell’obbligo di rettifica ha portato a questa mossa dello “sciopero silenzioso”.
L’altro punto fondamentale sui cui volgere l’attenzione ritengo debba essere l’analisi delle famigerate 48 ore, il “tempo massimo” entro cui pubblicare la rettifica: un aspetto mai troppo discusso. L’equiparazione tra testate giornalistiche online regolarmente registrate (che già sono tenute all’obbligo di rettifica, secondo il sacrosanto principio della tutela dell’onorabilità delle persone) e blog “amatoriali” non è auspicabile, anche a causa delle caratteristiche proprie di questo secondo strumento: irregolarità delle pubblicazioni e mancanza di un direttore responsabile, per citare solo quelle di principale interesse nel caso specifico.
E’ evidente, per chi conosce le dinamiche basilari della vita in Rete, che tale commistione genererebbe una confusione difficilmente districabile, e che un obbligo di rettifica così strutturato (indifferenziato tra testate registrate e blog) non sarebbe applicabile senza venir meno ad un certo principio di equità. Un esempio pratico rende più facile capire di cosa si sta parlando: un eventuale obbligo di rettifica a carico del proprietario di un blog (e anche qui, come si determina univocamente il responsabile? e per quanto riguarda un blog multiautore? e nel caso di domini offerti gratis da società terze?) come può essere notificato in tempo – e anche qui: come in modo univocamente riconosciuto? – affinché l’onere della rettifica sia espletato nelle previste 48 ore successive all’ingiunzione? E cosa accadrebbe stante l’impossibilità per il blogger di poter accedere temporaneamente al proprio spazio web per sottostare alle necessarie caratteristiche di pari impatto grafico, di visibilità e di accesso al sito previste dal disegno di legge?
Come si vede, bastano pochi semplici esempi per far emergere tante domande non banali che la modificazione all’art. 15 pone in essere e a cui è assolutamente necessario dare una risposta chiara e inequivocabile, pena il rischio di consegnare davvero la sorte di Internet in balìa della soggettività dei soggetti giudicanti. Un rischio che, a ben vedere, non è del tutto imminente né annunciato: ma la definizione di “sito informatico” andrebbe definitivamente ripulita dalle ambiguità da parte del legislatore, e quindi ben vengano le più svariate modalità di mobilitazione volte a fare pressione – per quanto possibile – affinché la proposta sia migliorata finché si è ancora in tempo, anziché lamentarsene una volta che è stata già approvata.






